STATUTO COMUNALE
PREMESSA
Il Consiglio Comunale di Salcito, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana e della legge
8.6.1990, n. 142, e successive modificazioni, consapevole del ruolo fondamentale che le autonomie locali devono svolgere per il rinnovamento
democratico delle strutture dello Stato e ispirandosi alle tradizione storiche, culturali e sociali della comunità di Salcito, tenendo
presente le sue situazioni geografiche ed economiche, adotta il presente STATUTO.
ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1- PRINCIPI
FONDAMENTALI
1. Il Comune di Salcito è Ente Autonomo Locale che ha rappresentatività generale secondo i principi
della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. L’autonomia si realizza attraverso i poteri e gli istituti di cui al presente
Statuto.
ART. 2 -FINALITA’
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della
propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Nell’ambito delle proprie competenze il
Comune svolge azioni positive e promuove idonee iniziative atte a realizzare la pari opportunità tra cittadini negli organi collegiali,
nonché enti, aziende od istituzioni da esso dipendenti; favorisce l’attuazione dell’equilibrio della rappresentanza dei sessi.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all’attività
amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche sindacali.
4. ll Comune ispira la propria azione ai seguenti
criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e tenitoriali esistenti nel proprio ambito;
b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso fornìe di associaziontsmo economico
e di cooperazione;
c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel propno
territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita;
d) sostegno alla realizzazione di un sistema globale
ed integrato di sicurezza e di tutela altlva della persona anche attraverso le attività di volontariato e con particolare riferimento
all’infanzia,alla terza età e alle fasce socialmente più deboli della popolazione;
e) promuove lo sport, la cultura,
il turismo sociale e giovanile, le attività ricreative anche attraverso l’istituzione di Enti, organismi ed a.ssoctanonl.pria azione
al principio della solidarietà.
ART. 3- PROGRAMMAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo
e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato,
delle Regioni e della Provincia avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel
suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con l’Unione dei Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati
ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere
una tnigliore qualità dei servizi il Comune, su deliberazione del Consiglio Comunale, può delegare proprie funzioni all’Unione dei
Comuni -‘Medio Sannio”, alla Comunità Montana e all’ Amministrazione Provinciale.
ART. 4- TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il Comune ha una superficie di Km. 28.00, si estende secondo le mappe catastali che vanno dal n. 1 al n. 27, e confina a Nord con
i Comuni di Trivento, a Sud con il Comune di Bagnoli del Trigno, a Est con il Comune San Biase e Trivento e ad Ovest con il Comune
di Bagnoli del Trigno e Civitanova del Sannio
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato, in Via
Umberto I° n. 4
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e
per particolari motivate esigenze gli organi collegiali possono riunirsi anche in locali diversi dalla propria sede.
ART. 5-
ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”,
per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. la pubblicazione deve
garantire l’accessibilità , l’integralità e la facilità di lettura tìel rispetto del principio della massima conoscibiità e trasparenza.
3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi degli uffici preposti e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
ART.
6 - STEMMA, GONFALONE, FASCIA TRICOLORE E DISTINTIVO DEL SINDACO
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome di Comune di “Salcito” e con il Gonfalone e lo Stemma relativi:
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche
ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o dal suo delegato, si puo esibire il gonfalone comunale.
3. L’uso e la riproduzione
di tali simboli per finì non istituzionali, sono vietati.
1. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco è completata
dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
PARTE PRIMA ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO PRIMO ORGANI
ART.
7-ORGANI
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Sindaco è
eletto dai cittadini a suffiagio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. L’elezione dei Consigli Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati
dalla legge.
ART. 8- CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo
ed esercita il controllo politico-ammimstrativo dell’Ente.
2. Il Consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia
organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, può anche deliberare l’istituzione
al propno interno di commissioni di indagine su specifici fatti od atti per accertare la regolarità e la correttezza dell’amministrazione.
Nelle commissioni di indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiiari. Con il provvedimento di nomina il Consiglio stabilisce,
altresì, il tempo entro il quale le commissioni dovranno riferire allo stesso.
4. Il funzionamento della commissione di
indagine è disciplinato dal regolamento.
5. Il Sindaco o l’Assessore da esso delegato risponde entro 30 giorni alle interrogazioni
e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative
risposte sono disciplinate dal regolamento.
ART. 9- COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio comunale esercita
le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi ed ai criteri stabiliti
nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali
e di controllo.
3. Impronta l’azione dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare
il buon andamento, la imparzialità ed economicità.
4. Nell’adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli
strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e dello Stato.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da
raggiungere~ la destinazione delle risorse
e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
6. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni e provvede alle nomine di propria competenza.
7. Ispira la propria azione al principio
della soliderietà
ART. 10 PRIMA ADUNANZA
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro
il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il tennine di dieci giorni dalla convocazione. In
caso di inosservanza dell’organo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La convocazione è disposta
dal Sindaco, con avvisi notificati almeno 5 giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio Comunale provvede nella prima
seduta alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 75 del T. U. alpprovato con D.P.R. 16.5. 1960, n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica
al Consiglio comunale la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco.
ART. 11- LINEE PROGRAMMATICHE
1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.
2. Le proposte sono depositate in Segreteria almeno dieci giorni antecedenti la
data di svolgimento
del Consiglio che dovrà tenersi nei venti giorni successivi a quello di insediamento e giuramento del Sindaco.
3. I consiglieri comunali possono partecipare alla defmizione delle linee programmatiche resentando in Segreteria emendamenti alla proposta
del Sindaco almeno cinque giorni prima della data di svolgimento del Consiglio.
4. I membri del Consiglio possono
partecipare all’adeguamento ed alla verifica
periodica dell’attuazione delle linee programmatiche formulando emendamenti da presentare
alla Segreteria del Comune due giorni antecedenti la data di svolgimento del Consiglio per l’approvazione del hilancio di previsione
e del conto consuntivo.
5. Gli emendamenti sono posti a votazione nelle stesso ordine cronologico con
il quale sono stati presentati.
ART. 12 - INDIRIZZI PER LE NOMINE
1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi
per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso non espressamente
riservata dalla legge.
2. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei 20 giorni successivi a quella di insediamento
e giuramento del Sindaco, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco
procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed Istituzioni.
qualora il
Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo
con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa
ART. 13 - SESSIONI E CONVOCAZIONI
1. L’attività del
Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Il Consiglio si riunisce, durante l’anno, in sessione
ordinaria per procedere all’approvazione:
- del conto consuntivo
dell’esercizio precedente;
- della verifica degli equilibri di bilancio;
- del bilancio di previsione dell’esercizio successivo.
3. Può essere convocato in via straordinana:
a) - per iniziativa del
Sindaco;
b) - su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica.
4. Nei casi in cui alla precedente lettera b) l’adunanza deve
tenersi entro 20 giorni dalla data in cui èpervenuta la richiesta.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo
con un preavviso di almeno 24 ore.
6. Al Consiglio sono permanentemente invitati gli assessori non consiglieri ove presenti,
i quali non concorrono al computo per la validità delle sedute, hanno diritto di intervento ma non di voto.
7. Il Consiglio
Comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.
8. Possono partecipare ed intervenire,
senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale, dipendenti o cittadini esperti sulle questioni da trattare, espressamente
invitati dal Sindaco o da 1/5 dei consiglieri.
9. Il Sindaco, ovvero chi lo sostituisce nella convocazione del Consiglio, assicura
una adeguata e preventiva infonnazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sugli argomenti sottoposti al consiglio.
10.
I Consiglieri che non intervengano a tre consigli consecutivi senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.
Si considerano fondati
motivi di giustificazione le malattie, le assenze per affari indilazionabi]i e i congedi autorizzati dal Sindaco e dal Segretario.
La
decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, la cui decisione, integrando espressione di valutazioni discrezionali, è impugnabile
dinanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa.
ART. 14- AVVISO DI CONVOCAZIONE
1. L’avviso di convocazione,
c.on allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri,
nei seguenti modi:
a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di seduta ordinaria:
b) almeno 3 giorni prima, qualora si tratti di seduta straordinaria:
c) almeno 24 ore prima. per i casi di urgenza e per gli oggetti
da trattare in aggiunta a queLli gma iscritti alf ordine del giorno.
2. I consiglieri comunali che hanno la propria residenza
al di fuori del Comune di Salcito devono comunicare al segretario comunale le generalità di una persona residente in Salcito per la
notifica di convocazione del Consiglio Comunale, ciò per consentire la speditezza dell’azione amministrativa.
ART. 15- NUMERO
LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLA SEDUTA
1. 11 Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà
dei componenti assegnati
salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione che avrà
luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità
della stessa, l’intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare
a tal fine il Sindaco.
3. 11 Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese
nell’ordine
del giorno della seduta di prima convocazione.
4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i consiglieri
tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
h) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) l’assessore che non
sia Consigliere comunale.
ART. 16 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
1. Nessuna delibera è
valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Per
maggioranza assoluta è da intendersi il numero di voti Livorevoli pari alla metà più uno dei votanti. Se è dispari il numero di coloro
che votano, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero
dei votanti.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro
che escono dalla sala prùna della votazione.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
ART. 17- PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in
seduta segreta.
ART. 18-VOTAZIONI
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il
regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
ART. 19-COMMISSIONI CONSIGLIARI
1. Il consig1io Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Il regolamento disciplina
il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro
composizione nel rispetto del criterio proporzionale e dei principi
ditali opportunità e tutela delle minoranze.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco,
assessori, funzionari e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
4. Il Sindaco e gli assessori possono richiedere di essere sentiti ogni qualvolta lo ritengono opportuno.
5. La Presidenza
delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia verrà attribuita alle minoranze.
ART. 20- CONSIGLIERI
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge
2. I consiglieri rappresentano l’intera comunità
alla quale costantemente rispondono.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio. Esse devono
essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente neli’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
ditnissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si
fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 39
- comma 1° lett.b) numero 2) - della legge 142/90 e successive modifìcazioni ed rntegrazioni.
4. Ciascun consigliere è
tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno notificate le convocazioni del Consiglio e gli atti
relativi alla sua carica.
ART. 21 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. Il diritto di iniziative (mozione o
proposta - interpellanza - interrogazione) e di controllo del
consigliere comunale è previsto e disciplinato dalla legge.
2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione
dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.
3. Ai sensi del presente statuto,
si intende per “giusto procedimento” quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata
dai pareti tecnici e contabili.
4. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni
utili all’espletamento del mandato.
5. E’ tenuto, altresì, al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge.
6. I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria come definita all’art. 13 comma 20 del presente statuto,
senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni
legislative vigenti
ART. 22 - DEFINIZIONE DI ISTITUTI
1. Ai fini dell’esercizio dei diritti dei consiglieri
e dei cittadini previsti dalle disposizioni di legge e del presente statuto si definiscono i seguenti istituti:
a) mozione-proposta:all’atto
diretto a promuovere l’adozione di una deliberazione o di un atto amministrativo:
b) interpellanza: consiste nella domanda, rivolta
in forma scritta, circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta o del Sindaco
in questioni che riguardino determinati aspetti della loro politica;
c) interrogazione: consiste nella semplice domanda,
rivolta in forma scritta, se un fatto sia vero. se alcuna informazione sia pervenuta, o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare
al Consitdio documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere provvedimento su un oggetto determinato.
2. Il Sindaco
o gli assessori delegati rispondono alle istanze di cui al primo comma entro 30 giorni.
ART. 23 - GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari
2. Nel caso in cui una o più liste elegge un solo consigliere,
ciascuno di essi forma gruppo, tranne che non si unisca ad altri e forma un gruppo misto
3. Ogni gruppo formato da
più di un consigliere elegge nel suo seno un presidente e lo comunica, con nota scritta, al Sindaco. L’unico consigliere eletto di
una o più liste , se non forma gruppo misto, assume la funzione di presidente.
4. Non possono essere eletti presidenti
di gruppi consiliari gli assessori.
ART. 24- GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta comunale è l’organo il governo del Comune, collabora
con il Sindaco nell’amministrazione dell’Ente per l’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, svolgendo, altresì. attività
di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio stesso.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della
trasparenza e della efficienza.
ART. 25- COMPOSIZIONE E PREROGATIVE DELLA GIUNTA
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da
quattro assessori, tra cui il Vicesindaco.
2. I componenti la Giunta tra cui il Vicesindaco, sono nonunati dal Sindaco che ne dà notizia
al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Possono essere nominati assessori anche elettori
del Comune, non facenti parte
del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di consigliere.
3. La posizione giuridica, lo
status dei componenti l’organo e le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità sono disciplinati dalla legge.
4. I termini e le modalità
dell’elezione, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, lo status dei
componenti Vorgano e gli istituti della decadenza e della
revoca sono disciplinati dalla legge.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti. i parenti ed
affini fino al
terzo grado del Sindaco.
6. Gli assesson non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso
enti ed istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
7. Gli assesson cessano dalla carica per morte, ditnissioni,
decadenza. In caso di cessazione, il Sindaco
nella prima adunanza ne dà comunicazione al Consiglio unitamente ai nuovi assessori nominati
ART.
26 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto
generale ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura devono essere adottati da un organo c collegiale, che
non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, e che non rientrano iìelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto,
del Sindaco, del Segretario, dei responsabili dei srvizi o di altri organi.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria
competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i
criteri cui dovranno attenersi gli altri ufiici nell’esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge
e dallo statuto
3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzione di governo:
a) propone al Consiglio i
regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi e disegni attuativi di progranuni e tutti i provvedimenti che comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
c) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre
alle determinazioni del Consiglio;
d) nomina conunissioni per le selezioni pubbliche e riservate~
e) adotta provvedimenti
di: assunzione, cessazione, provvedimenti disciplinari (su parere dell’apposita commissione e sospensione delle funzioni) del personale
comunale;
f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque
genere ad enti e persone;
g) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
h) fissa la data di convocazione dei
comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui é rimesso l’accertamento della regolarità
del procedimento:
i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, le funzioni delegate
dalla Provincia,
Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
1) approva gli accordi di contrattazione
decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie
attività e sull’attuazione di programmi;
n) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard
ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale;
o) determina i
misuratori ed i modeffi di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conti;
p) la Giunta può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedùnento finale;
q) Adotta il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
ART.
27- ELEZIONI DEL SINDACO E NOMINA DEGLI ASSESSORI
1. La legge disciplina l’elezione del Sindaco a suffragio universale
e diretto, nonché la sua durata in
carica e i casi di rimozione, decadenza e sospensione dello stesso.
2. E’ proclamato eletto
Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli assessori, prima dell’insediamento
del Consiglio comunale, la nomina a Vicesindaco può essere conferita anche all’assessore esterno.
ART. 28- DURATA IN CARICA
1
Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all’insediamento dei successivi.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in
carica sino all’elezione del nuovo Consiglio del nuovo
Sindaco.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione
o morte del Sindaco, la
Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
ART. 29- DECADENZA DELLA GIUNTA E MOZIONE
DI SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta
le dimissioni
degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno
2/5 dei consiglieri assegnati senza
computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre
30
giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del
Consiglio ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il
segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
5. Le dimissioni, impedimento permanente, la rimozione o
il decesso del Sindaco comportano, altresì, la decadenza della Giunta.
ART. 30- DECADENZA DELLA CARICA DI SIINDACO E DI ASSESSORE
1. La decadenza dalla carica di Sindaco e assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibiltà
o di incompatibilità alla carica di consigliere
comunale;
h) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di
Sindaco o di assessore;
e) negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori,
il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori ed agli adempimenti di cui al presente art. 30 comma 1
ART. 31- DIMISSIONI
E REVOCA DEGLI ASSESSORI
1. Le dimissioni dell’assessore sono presentate al Sindaco per iscritto ed acquisite
al protocollo comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono efficaci dal momento della presentazione.
2. In caso di dimissioni, impedimento pennanente, rimozione o morte dell’assessore, il Sindaco nomina il sostituto entro 10 giorni e
partecipa tale nomina al Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori
dandone motivata comunicazione al consiglio, insieme ai provvedimenti di sostituzione, nelle sedute immediatamente successive.
ART.
32- ADUNANZE E DELIBERAZIONI
1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del
giorno.
2. Le modalità di convocazione e di fimzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. La Giunta deibera
con l’intervento della maggioranza dei membri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti, salvo rnaggioranze speciali previste dalle
leggi e dallo statuto.
4.Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni
dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
ART. 33 - ATTIVITA’
DELIBERATI VA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
1. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni,
il deposito degli atti e la
verbalizzazione delle sedute sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti
dal regolamento. 11 segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.
3.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario.
ART. 34- SINDACO
1. Il Sindaco é capo del
governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2.
Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per le elezioni, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status
e le cause di cessazione alla carica.
4. Al Sindaco, ollre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto
e dai regolamenti,
attribuzioni quali organi di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle
competenze connesse
all’ufficio.
5. Dura in carica per il periodo consentito dalla legge.
6. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le
veci, esetciterà le funzioni di ufficiale di governo.
ART. 35- ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. fl Sindaco
é l’organo responsabile dell’amministrazione e compie tutti gli atti che le leggi vigenti 4
riservano, ad eccezione di quelli la cui
adozione spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo:
a)
sovrintende ai servizi elettorali, anagrafe, stato civile, statistiche, leva militare;
b) adotta, nei limiti previsti
dalla legge, atti riguardanti la vigilanza su tutto ciò che interessa la sicurezza e l’ordine pubblico, al fine di prevenire ed eliminare
pericoli gravi che minacciano l’incolumità dei cittadini;
c) adotta atti riguardanti l’igiene, la sanità, l’edilizia, la
polizia locale della sicurezza e dell’ordine pubblico richiedendo, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica;
d) ha la rappresentanza
generale dell’ Ente e può delegare le sue funzioni e parte di esse, a singoli assessori o consiglieri;
e) dirige e coordina l’attività
politica del Comune.
f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici
previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
g) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
h)
nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito albo;
i) nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi;
l) può conferire al Segretario Comunale, anche temporaneamente, le funzioni di direttore generale, quando non
risultano Stipulate le convenzioni previste dal comma dell’art.51 bis della legge 8.6.1990, n. 142.
m) nei casi di emergenza
previsti dalla legge può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa
con i responsansabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici
pubblici localizzati nel territorio.
ART. 36 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco:
a) acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi
del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune:
c) compie gli atti conservativi
dei diritti del Comune;
d) promuove ed assume miziative atte ad assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano la br attività
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indùizzi attuativi espressi dall Giunta;
e) collabora
con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) controlla l’attività urbanistico-edilizia.
ART. 37 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZiONE
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno, dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede. Deve provvedere, altresi,
alla convocazione quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri;
b) propone argomenti da trattare e dispone con
atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre
al consiglio;
d) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.
ART. 38- DIMISSIONI DEL SINDACO
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al consiglio comunale che viene riunito entro il
decimo giorno feriale successivo
secondo le modalità fissate dalla legge.
2. Trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro
annuncio diretto in consiglio,
diventano irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e agli altri
effetti
di cui al comma i dell’ari. 37/bis della legge 8.6.1990, n.142.
3. Nel caso di dimissioni, trascorso il termine
di cui al comnia 2 si procede allo scioglimento del
rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
ART.
39-IL VICESINDACO
1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione
e la presidenza
collegiale, il Sindaco assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni ai sensi
dell’art 15, comma 4-bis, della legge 55/90
e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco
sono esercitate dall’assessore anziano, intendendosi come tale il più anziano di età.
3. Il rilascio delle deleghe al Vicesindaco e
agli assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge.
ART. 40 - POTERI SOSTITUTIVI
1. Il Prefetto, in via sostitutiva, provvede a convocare la prima seduta del consiglio comunale se non vi provvede, entro dieci giorni
dalla proclamazione, il Sindaco.
TITOLO SECONDO - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
ART. 41- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI
1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, da adottarsi a cura della Giunta nel rispetto
dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi
dell’art.2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n.421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto
della contrattazione
collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali
del lavoro.
ART. 42 - SEGRETARIO COMUNALE - STATO GIURIDICO,TRATTAMIENTO ECONOMICO E FUNZIONI
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Responsabile unico degli Uffici e dei servizi comunali.
Nel
caso di conferimento delle funzioni di cui sopra, allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco
con il provvedimento di conferimento dell’incarico, commisurato alle previsioni normative e contrattuali.
4. Il servizio di Segretario comunale può essere consorziato con altro Comune, per ottenere economia di spese. A tal fine , il consiglio
comunale approva un apposito schema di convenzione.
ART. 43 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Spetta ai Responsabili dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri
e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano
al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita
al personale
dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo del Comune. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare:
a) la presidenza delie commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto
e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di anuninistrazione e gestione
del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predetenninati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti
di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell’abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certiflcazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco
3. I Responsabili dei servizi sono direttamente
responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
ART.
44- INCARICHI ESTERNI
1. Per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità
o urgenza a cui non si può far fronte con personale in servizio, il Sindaco può ricorrere a collaborazioni esterne tecnico-professionali
altamente qualificate e specializzate, disciplinate con apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta Comunale. Nel provvedimento
di affidamento sono determinati la durata, l’oggetto ed il compenso per l’incarico.
ART. 45- ATTIVITA’ GESTIONALE
1. L’attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione
di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi che l’esercitano avvalendosi degli uffici
e dei dipendenti assegnati in base agli indirizzi del Consiglio comunale, in attuazione delle determinazioni della Giunta comunale
e delle direttive del Sindaco.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico,
ruolo e funzioni, è l’organo burocratico che sovrintende ed assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, il Segretario comunale ed i Responsabili dei servizi esercitano l’attività di loro
competenza con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati
sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta comunale.
4. Al Segretario comunale sono affidate
altresì attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento. di legalità e garanzia.
ART. 46 - ATTRIBUZIONI
GESTIONALI AL SEGRETARIO COMUNALE
1. Ai Segretario comunale compete l’adozione di tutti gli atti assegnati,
anche con rilevanza esterna che non sono espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, secondo quanto previsto per i
Responsabili dei servizi.
2. In particolare il Segretario comunale adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativi., sulla base delle direttive ricevute
dagli organi di governo;
b) orgamzzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione
dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c)
adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
d)
verifica della fase istruttoria dei provvedimenti necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
e)
verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività, degli uffici e del personale ad essi preposto.
TITOLO TERZO - SERVIZI
ART.
47- FORME DI GESTIONE
1. Attraverso i servizi pubblici il Comune agisce per conseguire nell’interesse della
comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di
beni.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
3. La scelta del tipo di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione, anche comparativa, tra le diverse forme
di gestione previste dalla legge e dal presente statuto, tenendo sempre bene in evidenza quale sia l’esigenza concreta da soddisfare
e se il servizio da gestire abbia rilevanza economica ed imprenditoriale oppure rilevanza sociale.
4. Nella organizzazione
di servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
ART. 48- GESTIONE
ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni della provincia,
in particolare con quelli aderenti all’Unione dei Comuni “Medio Sannio” per ricercare e promuovere le forme associative più appropriate
fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il Consiglio comunale può delegare,
all’Unione dei Comuni “Medio Sannio”, alla Comunità montana ed alla Amministrazione Provinciale l’organizzazione di servizi e funzioni
di propria competenza.
ART.49- GESTIONE IN ECONOMIA
1. In considerazione della natura e l’entità dei servizi
di cui l’ente si deve far carico il Consiglio Comunale indirizza e privilegia la soluzione dei sevizi in economia, anche perché, a
tale tipo di gestione può farsi ricorso indifferentemente sia per quelli di rilevanza economica e imprenditoriale sia per i servizi
sociali. Si deve comunque tener conto dell’efficienza e della capacita’ dell’ufficio o del servizio cui affidare la gestione.
TITOLO
QUARTO - CONTROLLO INTERNO
ART.50- PRINCIPI E CRITERI
1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario
e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull’efficacia dell’azione del Comune, il bilancio
di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi,
progetti, servizi ed obbiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione,
indicatori
e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre al controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancìo,
la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti
rispetto a quelli progettati con l’analisi delle cause di scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Il Consiglio comunale conosce
l’andamento della gestione fmanziaria ed economica del Comune
anche attraverso la richiesta di relazioni infonnative e propositive
alla Giunta, al revisore del conto, al segretario, ai responsabili dei servizi, sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli
atti fondamentali con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
ART.
51- REVISORE DEL CONTO
1.Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti previsti dalle norme sull’ordinamento delle autononiie
locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di
incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di
collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore.
3. Il revisore avrà diritto di accesso
agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
4. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei
principi di cui al presente articolo e dell’ordinamento fmanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
ART. 52
- AUTONOMIA FINANZIARIA
1. Il Consiglio Comunale nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta
ai Comuni dalla legge, determina i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi di servizio di cui lo
stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi, può prevedere sistemi
di differenziazioni in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
PARTE SECONDA - ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO
PRIMO - FORME COLLABORATIVE
ART. 53 - PRINCIPI DI COOPERAZIONE
1. Il Comune promuove forme di cooperazione
e di associazionismo tra gli enti locali per proseguire livelli ottimali di amministrazione, avvalendosi dei moduli e degli istituti
previsti dalla legge.
2. Saranno ricercate le forme associative più appropriate, in relazione alle attività da svolgere
ed agli obiettivi da raggiungere.
ART. 54- CONVENZIONI
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento
e l’esercizio associato delle funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di
opere pubbliche, la razionalizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite
convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni saranno utilizzate, comunque, per un più razionale
sfruttamento delle risorse umane, strutturali e finanziarie dell’ente.
4. Le convenzioni devono contenere tutto ciò che
è possibile fare oggetto di contrattazione tra gli enti convenzionati, al pari di un qualsiasi contratto di diritto privato e nel
rispetto degli obblighi previsti dalla legge. Esse sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere la costituzione
di Uffici comuni ovvero la delega di funzioni da parte
degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi.
ART. 55- CONSORZI
1. Il Consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire
servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non ritenga opportuno avvalersi delle forme di cui all’art.
53 del presente statuto.
2. La convenzione, strumento per la costituzione del consorzio, deve disciplinare i reciproci
obblighi e garanzie dei consorziati e deve provvedere all’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi
pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, oltre alla convenzione ed unitamente ad essa, approva lo statuto
del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste dalla legge.
4. Ilconsorzio può assumere carattere polifunzionale quando si intendono gestire una pluralità di servizi.
ART. 56- ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per
il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L’accordo oltre alle finalità da perseguire, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi
surrogatori, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità di attività preordinate e necessane alla realizzazione
dell’accordo;
b) individuare attraverso appropriati strumenti, quali il piano finanziario, i costi. le fonti di finanziamento
e le relative regolazioni di rapporti tra gli enti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo nel rispetto delle formalità previste dalla legge e in linea con le funzioni attribuite dallo
statuto.
4. L’accordo deve individuare l’ente terminale con competenza primaria o prevalente.
TITOLO SECONDO
- PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 57- PARTECIPAZIONE
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove
organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi flni, privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, inceniivandone l’accesso alle strutture
ed ai servizi dell’ente.
3. Ai cittadini, in oltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi
che favorìscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione,
per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Garantisce la partecipazione attiva delle associazioni
liberamente costituitesi.
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 58- INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno
facoltà di intervenirvi, tranne
che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti
comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare
può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che soggetti coilettivi.
3. Il responsabile del procedimento, quando lo stesso
ha inizio, è obbligato ad informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente tutte le indicazioni previste dalla
legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti a cui gli atti debbano essere inviati, nonché i
dipendenti responsabili
dei relativi procedimenti.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza
degli
stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito provvedere a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo,
comunque, le altre forme di pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale
o dalla pubblicazione del
provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti
all’oggetto del
procedimento.
7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente
comma
6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni al responsabile del servizio o dell’ufficio competente
che deciderà in merito. 11 mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere adeguatamente motivato nella premessa deli’atto
e può essere preceduto cL
contraddittoiio orale.
9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento.
l’Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione o la proposta.
10. I soggetti interessati hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento,
salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti
per determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento.
ART. 59- ISTANZE - PETIZIONI
1. I cittadini residenti,
le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze per richiedere l’emanazione di
un atto o provvedimento, e petizioni per attivare le iniziative su questioni di interesse della comunità. Il regolamento sulla partecipazione
dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta adeguate misure di pubblicità ed ogni altro aspetto per rendere
effettiva tale facoltà dei cittadini.
ART. 60- PROPOSTE
1. 1/5 dei cittadini residenti può avanzare proposte
per l’adozione di atti aniniinistrativi che il Sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all’organo competente, corredate del
parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra
l’Anmiinistrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipula di accordi nel
proseguimento del pubblico interesse e per
determinare il contenuto del provvedimento finale.
ASSOCIAZIONISMO
ART. 61- ASSOCIAZIONI
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, in particolare le associazioni tra gli anziani,
tra i giovani, quelle femminili, culturali, sportive, di promozione e valorizzazione del territorio, del patrimonio artistico e culturale
del Comune. Offre loro le seguenti forme di incentivazione: apporto tecnico-professionale e organizzativo.
2. Le associazioni
che operano sul territorio, prevta istanza, vengono registrate dalla Giunta comunale in apposito albo.
3. Le scelte amministrative
che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione dei pareii espressi dagli
organismi collegati alle stesse entro 20 giorni dalla richiesta.
4. Tutte le associazioni liberamente costituitosi, hanno diritto
di presentare proposte sui settori di appartenenza. Le proposte devono essere redatto sotto forma di verbale dell’assemblea degli
associati e presentate alla segreteria comunale per essere sottoposte all’esame del Consiglio comunale.
5. Le associazioni
scolastiche e per esse i consigli dei genitori, degli studenti ed i responsabili delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado
possono anch’esse presentare proposte sui problemi locali della scuola con le stesse modalità di cui al comma 40 del presente articolo.
Le proposte debbono essere deliberate dalla maggioranza delle assemblee e vistate dal responsabile della struttura scolastica.
REFERENDUM
- DIRITTI DI ACCESSO
ART. 62- REFERENDUM
1. Al fine di consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività
amministrativa, è prevista
l’indizione e l’attuazione di referendum tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza
locale.
2. La richiesta di referendum deve essere fatta da almeno 1/4 del corpo elettorale o da n. 8 consiglieri comunali.
3. Non è ammesso referendum in materia di:
a) tributi locali e tariffe;
b) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenza;
c) personale
comunale;
d) funzionamento del consiglio comunale;
e) per tutte quelle attività vincolate da leggi statali o regionali;
f) su materie
che sono già state oggetto di referendum negli ultimi 3 anni.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative
delle consultazioni e dei referendum, che comunque non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali
e circoscrizionali.
ART. 63 - EFFICACIA DEI REFERENDUM
1.. Quando l’atto sia stato adottato, ma non ancora eseguito,
l’indizione del referendum consultivo ha
efficacia sospensiva del prowedixnento in relazione al quale si effettua la consultazione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50%+1 degli aventi diritto.
3. Il Consiglio comunale con tempestività
ne valuta il risultato, nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
4. Il regolamento prevede anche i poteri
dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine
alla discussione dei risultati.
5. Il Consiglio comunale entro
60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, delibera i conseguenti e relativi atti di indirizzo.
6. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla
questione oggetto del referendum deve
espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente
ampia motivazione.
ART. 64- COMITATO PROMOTORE
1. 11 comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Il comitato promotore può
concludere accordi con l’Amministrazione sul contenuto delle norme da sottoporre a referendum; in questo caso il referendum non ha
luogo.
3. Il Comune può modificare con espliciti prowedinienti, nei limiti previsti dal regolamento, le norme sottoposte a referendum
nel senso indicato dalla richiesta popolare; in questo caso vengono meno le raln()ni della richiesta di referendum.
ART. 65-
AZIONE POPOLARE
1. Con le modalità e limiti imposti dalla legge, ciascun elettore può far valere in giudizio, le
azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. La natura dell’azione si configura come sostìtutiva ed esercitabile per far
valere i diritti di cui il (~oniune ~ titolare nei confronti di terzi. Tale diritto è finalizzato ad una più efficace tutela del pubblico
interesse.
ARI. 66- DIRITTI Dl ACCESSO
1. Ai cittadmi residenti, singoli e associati, è garantita la libertà
di accesso agli atti dell’amministrazione secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono esclusi dal diritto di
accesso gli atti che per disposizioni legislative sono dichiarati riservati e
quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, inoltre, detta nonne di organizzazione per il rilascio di copie.
4. 11 Sindaco può inibire, temporaneamente, l’accesso
agli atti ed il rilascio di copie esclusivamente a tutela del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
Il regolamento disciplina i casi di applicabilità del divieto di cui al presente comma.
ART. 67- DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici con le limitazioni previste dall’articolo precedente.
2. L’Ente, di norma,
deve avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di
comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L’informazione deve essere esatta,
tempestiva, completa.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti orgazuzzativi interni ritenuti più idonei a dare concreta
attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta anche norme tese a garantire l’informazione
dei cittadini nel rispetto dei principi del presente statuto e della legge.
ARI. 68- TUTELA DEL DATI PERSONALI
1. 11 Comune garantisce. nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, no 675,
e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo Regolamento Comunale.
ART. 69- TUTELA CIVICA GENERALE
1. Ogni soggetto che si ritiene leso da un provvedimento emesso dagli organi del Comune, può
proporre memoria scritta al Comune stesso,
richiedendo la modifica, la revoca o l’annullamento
dell’atto.
2. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri
e le procedure per il ricorso a tale strumento di tutela civica.
ARI. 70-STATUTO
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali
dell’ordinamento comunali.
2. Allo statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. Il procedimento per le modifiche
dello statuto può includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.
4. Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi
e con le procedure previste per i regolamenti quando ne facciano richiesta entro tre mesi dalla loro pubblicazione almeno 1/4 del
corpo elettorale.
5. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 1/4 del corpo elettorale per proporre modificazioni allo statuto anche
mediante un progetto redatto in articoli. La disciplina ditale ipotesi sarà prevista dal regolamento.
6. Lo statuto
e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano
l’effettiva conoscibilità.
ARI. 71- REGOLAMENTI
1. Il Comune emana regolamenti nelle materie di sua competenza,
in quelle ad esso rinviate dalla legge e dallo statuto e nelle materie ove manchi una disciplina di legge e di atti aventi forza di
legge.
2. La potestà di cui al comma precedente viene esercitata nel rispetto delle leggi statali e regionali e dei regolamenti
degli altri soggetti aventi competenza concorrente nel rispetto dei principi della legge 8.6.1990, n. 142 e delle norme statutane.
3. L’iniziativa dei regolamenti spetta ai seguenti soggetti:
a) Giunta Comunale;
h) a ciascun consigliere;
c) ai cittadini,
nei limiti e con le modalità previste dall’art. 56 del presente statuto.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione
all’albo pretorio, dopo l’adozione e dopo che la relativa deliberazione sia divenuta esecutiva.
5. Le forme di pubblicità
devono consentire l’effettiva conoscibilità e devono essere accessibili per chiunque intendesse consultarli.
ART. 72- ADEGUAMENTO
DELLO STATUTO E REGOLAMENTI A LEGGI SOPRAVVENUTE
1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere
apportati entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, nel rispetto dei principi sull’ordinamento comunale contenuti
nella Costituzione, nella legge 142/90 ed altre leggi e nello statuto.
ART. 73- ORDINANZE
1. 11 Sindaco emana
ordinanze di carattere contingibili e urgenti.
2. Le ordinanze devono
essere pubblicate per almeno 10 giorni, devono essere sottoposte a fonne di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere
accessibili a chiunque. Se l’ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario.
3. Le ordinanze
contingibili ed urgenti emesse per le finalità e nelle materie di cui al comma 2 dell’art.38 della legge 8.6.1990, n. 142 devono essere
adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui lo stato di necessità permane in caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono
emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
ART. 74- INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME
1. Uemanazionc degli atti con cui si determina l’interpretazione di norme legislative e regolamentari, spetta al Consiglio, alla Giunta
ed al Sindaco nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Compete
al segretario comunale emanare circolari e direttive di applicazione di disposizione di legge, statutarie e regolamentano.
ARI.
75 - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all’albo pretorio del Comune.
2. Il Consiglio approva entro dodici mesi dall’entrata in vigore i regolamenti previsti dallo
statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune in base alla precedente legislazione
che risultano compatibili con la legge e lo statuto.
3. La potestà regolamentare verrà esercitata nel rispetto dei principi
fissati dalla legge.