STATUTO COMUNALE
Il Consiglio Comunale di Salcito, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana e della
legge 8.6.1990, n. 142, e successive modificazioni, consapevole del ruolo fondamentale che le autonomie locali devono svolgere per
il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato e ispirandosi alle tradizione storiche, culturali e sociali della comunità
di Salcito, tenendo presente le sue situazioni geografiche ed economiche, adotta il presente STATUTO.
ART.
1- PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il Comune di Salcito è Ente Autonomo Locale che ha rappresentatività generale secondo i principidella Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. L’autonomia si realizza attraverso i poteri e gli istituti di cui al presente
Statuto.
ART. 2 -FINALITA’
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Nell’ambito delle proprie competenze il Comune svolge azioni positive e promuove idonee iniziative atte a realizzare la pari opportunità tra cittadini negli organi collegiali, nonché enti, aziende od istituzioni da esso dipendenti; favorisce l’attuazione dell’equilibrio della rappresentanza dei sessi.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all’attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche sindacali.
4. ll Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e tenitoriali esistenti nel proprio ambito;
b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso fornìe di associaziontsmo economico e di cooperazione;
c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel propno territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita;
d) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza e di tutela altlva della persona anche attraverso le attività di volontariato e con particolare riferimento all’infanzia,alla terza età e alle fasce socialmente più deboli della popolazione;
e) promuove lo sport, la cultura, il turismo sociale
e giovanile, le attività ricreative anche attraverso l’istituzione di Enti, organismi ed a.ssoctanonl.pria azione al principio della
solidarietà.
ART. 3- PROGRAMMAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della
programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, delle Regioni e della
Provincia avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3.
I rapporti con gli altri comuni, con l’Unione dei Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione,
complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una tnigliore qualità dei servizi
il Comune, su deliberazione del Consiglio Comunale, può delegare proprie funzioni all’Unione dei Comuni -‘Medio Sannio”, alla Comunità
Montana e all’ Amministrazione Provinciale.
1. Il Comune ha una superficie
di Km. 28.00, si estende secondo le mappe catastali che vanno dal n. 1 al n. 27, e confina a Nord con i Comuni di Trivento, a Sud
con il Comune di Bagnoli del Trigno, a Est con il Comune San Biase e Trivento e ad Ovest con il Comune di Bagnoli del Trigno e Civitanova
del Sannio
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato, in Via Umberto I n. 4.
3. Le adunanze degli
organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari motivate esigenze gli organi collegiali
possono riunirsi anche in locali diversi dalla propria sede.
ART. 5- ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio Comunale individua
nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti.
2. la pubblicazione deve garantire l’accessibilità , l’integralità e la facilità di lettura
tìel rispetto del principio della massima conoscibiità e trasparenza.
3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al
1° comma avvalendosi degli uffici preposti e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
ART. 6 - STEMMA, GONFALONE, FASCIA
TRICOLORE E DISTINTIVO DEL SINDACO
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di “Salcito”
e con il Gonfalone e lo Stemma relativi:
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o dal
suo delegato, si puo esibire il gonfalone comunale.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per finì non istituzionali, sono
vietati.
1. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma
del Comune.
ART. 7-ORGANI
1.
Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffiagio universale e diretto,
secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. L’elezione dei Consigli Comunali, la
loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
ART. 8- CONSIGLIO
COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-ammimstrativo
dell’Ente.
2. Il Consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio
a maggioranza assoluta dei propri membri, può anche deliberare l’istituzione al propno interno di commissioni di indagine su specifici
fatti od atti per accertare la regolarità e la correttezza dell’amministrazione. Nelle commissioni di indagine devono essere rappresentati
tutti i gruppi consiiari. Con il provvedimento di nomina il Consiglio stabilisce, altresì, il tempo entro il quale le commissioni
dovranno riferire allo stesso.
4. Il funzionamento della commissione di indagine è disciplinato dal regolamento.
5. Il Sindaco
o l’Assessore da esso delegato risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata
dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.
ART.
9- COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge
le proprie attribuzioni conformandosi ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.
Esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e di controllo.
3. Impronta l’azione dell’Ente ai
principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento, la imparzialità ed economicità.
4. Nell’adozione
degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione
provinciale, regionale e dello Stato.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità
da raggiungere~ la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
6. Definisce gli indirizzi per
la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni e provvede alle nomine di propria competenza.
7.
Ispira la propria azione al principio della soliderietà
ART. 10 PRIMA ADUNANZA
1. La prima seduta del Consiglio
deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il tennine di dieci giorni
dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’organo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La convocazione
è disposta dal Sindaco, con avvisi notificati almeno 5 giorni prima della riunione.
3. 11 Consiglio Comunale provvede nella prima
seduta alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 75 del T. U. alpprovato con D.P.R. 16.5. 1960, n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio
comunale la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco.
ART. 11- LINEE PROGRAMMATICHE
1. 11 Sindaco,
sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2.
Le proposte sono depositate in Segreteria almeno dieci giorni antecedenti la data di svolgimento del Consiglio che dovrà tenersi nei
venti giorni successivi a quello di insediamento e giuramento del Sindaco.
3. I consiglieri comunali possono partecipare
alla defmizione delle linee programmatiche resentando in Segreteria emendamenti alla proposta del Sindaco almeno cinque giorni prima
della data di svolgimento del Consiglio.
4. I membri del Consiglio possono partecipare all’adeguamento ed alla verificaperiodica dell’attuazione delle linee programmatiche formulando emendamenti da presentare alla Segreteria del Comune due giorni antecedenti
la data di svolgimento del Consiglio per l’approvazione del hilancio di previsione e del conto consuntivo.
5. Gli emendamenti
sono posti a votazione nelle stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati.
1.
Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
aziende ed istituzioni ad esso non espressamente riservata dalla legge.
2. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei
20 giorni successivi a quella di insediamento e giuramento del Sindaco, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, Aziende ed Istituzioni, qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo
è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.
1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Il Consiglio
si riunisce, durante l’anno, in sessione ordinaria per procedere all’approvazione:
-
del conto consuntivo dell’esercizio precedente;
- della verifica degli equilibri di
bilancio;
- del bilancio di previsione dell’esercizio successivo.
3. Può essere
convocato in via straordinana:
a) - per iniziativa del Sindaco;
b) - su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica.
4. Nei
casi in cui alla precedente lettera b) l’adunanza deve tenersi entro 20 giorni dalla data in cui èpervenuta la richiesta.
5.
In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore.
6. Al Consiglio sono permanentemente invitati
gli assessori non consiglieri ove presenti, i quali non concorrono al computo per la validità delle sedute, hanno diritto di intervento
ma non di voto.
7. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.
8.
Possono partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale, dipendenti o cittadini esperti sulle
questioni da trattare, espressamente invitati dal Sindaco o da 1/5 dei consiglieri.
9. Il Sindaco, ovvero chi lo sostituisce nella
convocazione del Consiglio, assicura una adeguata e preventiva infonnazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sugli argomenti
sottoposti al consiglio.
10. I Consiglieri che non intervengano a tre consigli consecutivi senza giustificati motivi sono dichiarati
decaduti.
Si considerano fondati motivi di giustificazione le malattie, le assenze per affari indilazionabi]i e i congedi autorizzati
dal Sindaco e dal Segretario.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, la cui decisione, integrando espressione di valutazioni
discrezionali, è impugnabile dinanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa.
ART. 14- AVVISO DI CONVOCAZIONE
1.
L’avviso di convocazione, c.on allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato dal messo comunale
al domicilio dei consiglieri, nei seguenti modi:
a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di
seduta ordinaria:
b) almeno 3 giorni prima, qualora si tratti di seduta straordinaria:
c) almeno 24 ore prima. per i casi di urgenza
e per gli oggetti da trattare in aggiunta a queLli gma iscritti alf ordine del giorno.
2. I consiglieri comunali che hanno la
propria residenza al di fuori del Comune di Salcito devono comunicare al segretario comunale le generalità di una persona residente
in Salcito per la notifica di convocazione del Consiglio Comunale, ciò per consentire la speditezza dell’azione amministrativa.
ART.
15- NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLA SEDUTA
1. 11 Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della
metà dei componenti assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione che avrà
luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità della stessa, l’intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare
a tal fine il Sindaco.
3. 11 Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i consiglieri tenuti
obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) l’assessore che non sia Consigliere
comunale.
ART. 16 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
1. Nessuna delibera è valida se non ottiene
la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Per maggioranza assoluta
è da intendersi il numero di voti Livorevoli pari alla metà più uno dei votanti. Se è dispari il numero di coloro che votano, la maggioranza
assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Non
si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prùna della
votazione.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
1. Le sedute del Consiglio
Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
ART.
18-VOTAZIONI
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi
in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
1. Il consig1io Comunale può istituire
nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza,
il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e dei principi ditali opportunità e tutela delle minoranze.
3.
Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, funzionari e rappresentanti delle forze sociali,
politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
4. Il Sindaco e gli assessori possono richiedere di essere sentiti
ogni qualvolta lo ritengono opportuno.
5. La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia
verrà attribuita alle minoranze.
ART. 20- CONSIGLIERI
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri
sono regolati dalla legge
2. I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. Le dimissioni
dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente neli’ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.Il Consiglio, entro
e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri ditnissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine
di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 39 - comma 1° lett.b) numero 2) - della legge 142/90 e successive
modifìcazioni ed integrazioni.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale
saranno notificate le convocazioni del Consiglio e gli atti relativi alla sua carica.
ART. 21 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1.
Il diritto di iniziative (mozione o proposta - interpellanza - interrogazione) e di controllo del
consigliere comunale è previsto e
disciplinato dalla legge.
2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle
stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.
3.
Ai sensi del presente statuto, si intende per “giusto procedimento” quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinato
alla preventiva istruttoria corredata dai pareti tecnici e contabili.
4. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali
tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato.
5. E’ tenuto, altresì, al segreto d’ufficio nei casi previsti
dalla legge.
6. I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria come definita all’art. 13 comma 20 del presente statuto, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale
secondo le disposizioni legislative vigenti
ART. 22 - DEFINIZIONE DI ISTITUTI
1. Ai fini dell’esercizio dei
diritti dei consiglieri e dei cittadini previsti dalle disposizioni di legge e del presente statuto si definiscono i seguenti istituti:
a)
mozione-proposta:all’atto diretto a promuovere l’adozione di una deliberazione o di un atto amministrativo:
b) interpellanza: consiste
nella domanda, rivolta in forma scritta, circa i motivi o gli intendimenti della condotta della
Giunta o del Sindaco in questioni che riguardino determinati aspetti della loro politica;
c) interrogazione: consiste nella semplice
domanda, rivolta in forma scritta, se un fatto sia vero. se alcuna informazione sia pervenuta, o sia esatta, se la Giunta intenda
comunicare al Consitdio documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere provvedimento su un oggetto determinato.
2. Il
Sindaco o gli assessori delegati rispondono alle istanze di cui al primo comma entro 30 giorni.
ART. 23 - GRUPPI CONSILIARI
1.
I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari
2. Nel caso in cui una o più liste elegge un solo consigliere,
ciascuno di essi forma gruppo, tranne che non si unisca ad altri e forma un gruppo misto
3. Ogni gruppo formato da
più di un consigliere elegge nel suo seno un presidente e lo comunica, con nota scritta, al Sindaco. L’unico consigliere eletto di
una o più liste , se non forma gruppo misto, assume la funzione di presidente.
4. Non possono essere eletti presidenti
di gruppi consiliari gli assessori.
ART. 24- GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta comunale è l’organo il governo del Comune, collabora
con il Sindaco nell’amministrazione dell’Ente per l’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, svolgendo, altresì. attività
di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio stesso.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della
trasparenza e della efficienza.
ART. 25- COMPOSIZIONE E PREROGATIVE DELLA GIUNTA
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da
quattro assessori, tra cui il Vicesindaco.
2. I componenti la Giunta tra cui il Vicesindaco, sono nonunati dal Sindaco che ne dà notizia
al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Possono essere nominati assessori anche elettori del Comune, non facenti
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. La posizione giuridica,
lo status dei componenti l’organo e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono disciplinati dalla legge.
4. I termini e le
modalità dell’elezione, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, lo status dei componenti Vorgano e gli istituti della decadenza
e della revoca sono disciplinati dalla legge.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti. i parenti
ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. Gli assesson non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
7. Gli assesson cessano dalla carica per morte, ditnissioni,
decadenza. In caso di cessazione, il Sindaco nella prima adunanza ne dà comunicazione al Consiglio unitamente ai nuovi assessori nominati
ART.
26 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto
generale ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura devono essere adottati da un organo c collegiale, che
non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, e che non rientrano iìelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto,
del Sindaco, del Segretario, dei responsabili dei srvizi o di altri organi.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria
competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i
criteri cui dovranno attenersi gli altri ufiici nell’esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge
e dallo statuto
3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzione di governo:
a) propone al Consiglio i
regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi e disegni attuativi di progranuni e tutti i provvedimenti che comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
c) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre
alle determinazioni del Consiglio;
d) nomina conunissioni per le selezioni pubbliche e riservate
e) adotta provvedimenti
di: assunzione, cessazione, provvedimenti disciplinari (su parere dell’apposita commissione e sospensione delle funzioni) del personale
comunale;
f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque
genere ad enti e persone;
g) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui é rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento:
i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, le funzioni delegate
dalla Provincia,
Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione
decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie
attività e sull’attuazione di programmi;
n) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard
ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale;
o) determina i
misuratori ed i modeffi di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conti;
p)
la Giunta può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedùnento finale;
q)
Adotta il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
ART.
27- ELEZIONI DEL SINDACO E NOMINA DEGLI ASSESSORI
1. La legge disciplina l’elezione del Sindaco a suffragio universale e diretto,
nonché la sua durata in
carica e i casi di rimozione, decadenza e sospensione dello stesso.
2. E’ proclamato eletto Sindaco il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli assessori, prima dell’insediamento del Consiglio
comunale, la nomina a Vicesindaco può essere conferita anche all’assessore esterno.
ART. 28- DURATA IN CARICA
1 Il
Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all’insediamento dei successivi.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino
all’elezione del nuovo Consiglio del nuovo Sindaco.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o morte
del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
ART. 29- DECADENZA DELLA GIUNTA E MOZIONE DI
SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli
stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri
assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti.
4.
Il segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
5. Le dimissioni, impedimento permanente, la rimozione
o il decesso del Sindaco comportano, altresì, la decadenza della Giunta.
ART. 30- DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
1.
La decadenza dalla carica di Sindaco e assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibiltà o di
incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di Sindaco o
di assessore;
e) negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori, il Sindaco provvede
alla nomina dei nuovi assessori ed agli adempimenti di cui al presente art. 30 comma 1
ART. 31- DIMISSIONI E REVOCA DEGLI
ASSESSORI
1. Le dimissioni dell’assessore sono presentate al Sindaco per iscritto ed acquisite al protocollo comunale.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono efficaci dal momento della presentazione.
2. In caso di dimissioni, impedimento pennanente, rimozione o morte dell’assessore, il Sindaco nomina il sostituto entro 10 giorni e partecipa tale nomina al Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione
al consiglio, insieme ai provvedimenti di sostituzione, nelle sedute immediatamente successive.
ART. 32- ADUNANZE E DELIBERAZIONI
1.
La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno.
2. Le modalità di convocazione e
di fimzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. La Giunta deibera con l’intervento della maggioranza dei membri assegnati
e a maggioranza assoluta dei voti, salvo rnaggioranze speciali previste dalle leggi e dallo statuto.
4. Le sedute della Giunta non
sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
ART. 33 - ATTIVITA’ DELIBERATI VA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
1. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
2. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando
si trova in uno dei casi di incompatibilità.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario.
1. Il Sindaco é capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza,
di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli
assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per le elezioni, i casi di incompatibilità
e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione alla carica.
4. Al Sindaco, ollre alle competenze
di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quali organi di amministrazione, di vigilanza e poteri
di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
5. Dura in carica per il periodo consentito dalla legge.
6.
Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esetciterà le funzioni di ufficiale di governo.
ART. 35- ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1.
fl Sindaco é l’organo responsabile dell’amministrazione e compie tutti gli atti che le leggi vigenti riservano, ad eccezione di quelli
la cui adozione spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo:
a) sovrintende ai servizi elettorali, anagrafe, stato civile, statistiche, leva militare;
b) adotta, nei limiti previsti
dalla legge, atti riguardanti la vigilanza su tutto ciò che interessa la sicurezza e l’ordine pubblico, al fine di prevenire ed eliminare
pericoli gravi che minacciano l’incolumità dei cittadini;
c) adotta atti riguardanti l’igiene, la sanità, l’edilizia, la polizia
locale della sicurezza e dell’ordine pubblico richiedendo, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica;
d) ha la rappresentanza generale dell’ Ente e può delegare le sue funzioni e parte di esse, a singoli assessori o consiglieri;
e) dirige e coordina l’attività
politica del Comune.
f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici
previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale:
g) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
h) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito albo;
i) nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi;
l) può conferire al Segretario Comunale, anche temporaneamente, le funzioni di direttore generale, quando non
risultano Stipulate le convenzioni previste dal comma dell’art.51 bis della legge 8.6.1990, n. 142.
m) nei casi di emergenza
previsti dalla legge può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa
con i responsansabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici
pubblici localizzati nel territorio.
ART. 36 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente
presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario
comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune:
c) compie gli atti conservativi dei diritti del
Comune:
d) promuove ed assume miziative atte ad assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano la br attività secondo gli obiettivi
indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indùizzi attuativi espressi dall Giunta;
e) collabora con il revisore dei conti
del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) controlla l’attività
urbanistico-edilizia.
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine
del giorno, dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede. Deve provvedere, altresi, alla convocazione quando la richiesta
è formulata da 1/5 dei consiglieri;
b) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della
Giunta e la presiede;
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio;
d) convoca e presiede la conferenza
dei capigruppo consiliari.
ART. 38- DIMISSIONI DEL SINDACO
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate
al consiglio comunale che viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo secondo le modalità fissate dalla legge.
2.
Trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in consiglio, diventano irrevocabili e danno
luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e agli altri effetti di cui al comma i dell’ari. 37/bis della legge 8.6.1990,
n.142.
3. Nel caso di dimissioni, trascorso il termine di cui al comnia 2 si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio,
con contestuale nomina di un commissario.
ART. 39-IL VICESINDACO
1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte
le sue funzioni, compresa la convocazione e la presidenza collegiale, il Sindaco assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle
funzioni ai sensi dell’art 15, comma 4-bis, della legge 55/90 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento
del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall’assessore anziano, intendendosi come tale il più anziano
di età.
3. Il rilascio delle deleghe al Vicesindaco e agli assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli altri organi previsti
dalla legge.
ART. 40 - POTERI SOSTITUTIVI
1. Il Prefetto, in via sostitutiva, provvede a convocare la
prima seduta del consiglio comunale se non vi provvede, entro dieci giorni dalla proclamazione, il Sindaco.
TITOLO SECONDO - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
ART. 41- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune disciplina con apposito
regolamento, da adottarsi a cura della Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità
e responsabilità.Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,
n.421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo
da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali del lavoro.
ART. 42 - SEGRETARIO COMUNALE
- STATO GIURIDICO,TRATTAMIENTO ECONOMICO E FUNZIONI
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni
del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme
di legge, disciplinano l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite
dal Sindaco le funzioni di Responsabile unico degli Uffici e dei servizi comunali.Nel caso di conferimento delle funzioni di cui sopra,
allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico,
comnusurato alle previsioni normative e contrattuali.
4. Il servizio di Segretario comunale può essere consorziato
con altro Comune, per ottenere economia di spese. A tal fine , il consiglio comunale approva un apposito schema di convenzione.
ART.
43 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Spetta ai Responsabili dei servizi la direzione dei medesimi
secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano
agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti,
compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di
governo del Comune. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare:
a) la presidenza delie commissioni di gara e
di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei
contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e)
gli atti di anuninistrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predetenninati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione
e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certiflcazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)
gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco
3. I Responsabili dei servizi sono direttamente
responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
Per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessitào urgenza a cui non si può far fronte con personale in servizio, il Sindaco può ricorrere a collaborazioni esterne tecnico-professionali
altamente qualificate e specializzate, disciplinate con apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta Comunale. Nel provvedimento
di affidamento sono determinati la durata, l’oggetto ed il compenso per l’incarico.
1.
L’attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione
di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi che l’esercitano avvalendosi degli uffici
e dei dipendenti assegnati in base agli indirizzi del Consiglio comunale, in attuazione delle determinazioni della Giunta comunale
e delle direttive del Sindaco.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo
e funzioni, è l’organo burocratico che sovrintende ed assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3.
Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, il Segretario comunale ed i Responsabili dei servizi esercitano l’attività di loro
competenza con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati
sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta comunale.
4. Al Segretario comunale sono affidate altresì
attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento. di legalità e garanzia.
ART. 46 - ATTRIBUZIONI
GESTIONALI AL SEGRETARIO COMUNALE
1. Ai Segretario comunale compete l’adozione di tutti gli atti assegnati, anchecon rilevanza esterna che non sono espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, secondo quanto previsto per i Responsabili
dei servizi.
2. In particolare il Segretario comunale adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi
di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativi., sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
b)
orgamzzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione
degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti
ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
d) verifica
della fase istruttoria dei provvedimenti necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
e) verifica
della efficacia e dell’efficienza dell’attività, degli uffici e del personale ad essi preposto.
ART.
47- FORME DI GESTIONE
1. Attraverso i servizi pubblici il Comune agisce per conseguire nell’interesse della comunità obiettivi
e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni.
2. Il Comune
può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
3.
La scelta del tipo di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione, anche comparativa, tra le diverse forme
di gestione previste dalla legge e dal presente statuto, tenendo sempre bene in evidenza quale sia l’esigenza concreta da soddisfare
e se il servizio da gestire abbia rilevanza economica ed imprenditoriale oppure rilevanza sociale.
4. Nella organizzazione di
servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
ART. 48- GESTIONE
ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni della provincia, in particolare
con quelli aderenti all’Unione dei Comuni “Medio Sannio” per ricercare e promuovere le forme associative più appropriate fra quelle
previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Quando
la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il Consiglio comunale può delegare, all’Unione
dei Comuni “Medio Sannio”, alla Comunità montana ed alla Amministrazione Provinciale l’organizzazione di servizi e funzioni di propria
competenza.
ART.49- GESTIONE IN ECONOMIA
1. In considerazione della natura e l’entità dei servizi di cui l’ente
si deve far carico il Consiglio Comunale indirizza e privilegia la soluzione dei sevizi in economia, anche perché, a tale tipo di
gestione può farsi ricorso indifferentemente sia per quelli di rilevanza economica e imprenditoriale sia per i servizi sociali. Si
deve comunque tener conto dell’efficienza e della capacita’ dell’ufficio o del servizio cui affidare la gestione.
ART.50- PRINCIPI E CRITERI
1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e
contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull’efficacia dell’azione del Comune, il bilancio
di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi,
progetti, servizi ed obbiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione,
indicatori
e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre al controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancìo,
la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti
rispetto a quelli progettati con l’analisi delle cause di scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Il Consiglio comunale conosce
l’andamento della gestione fmanziaria ed economica del Comune
anche attraverso la richiesta di relazioni infonnative e propositive
alla Giunta, al revisore del conto, al segretario, ai responsabili dei servizi, sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli
atti fondamentali con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
ART.
51- REVISORE DEL CONTO
1.Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti previsti dalle norme sull’ordinamento delle
autononiie
locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere
comunale e non ricadere nei casi di
incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di
collegamento
e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore.
3. Il revisore avrà diritto di accesso agli atti e
documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
4. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di
cui al presente articolo e
dell’ordinamento fmanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.